Decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183

Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1995, n. 116

 

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della di- sciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relati- vamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consi- glio dei ministri;

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

  1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neu- rofisiopatologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando diret- tamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neu- rochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
  2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
  1. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collabora- zione con il medico specialista;
  2. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche dia- gnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecni- co;
  3. ha dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
  4. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
  5. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
  6. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o li- bero professionale.

 

Articolo 2

  1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

 

Articolo 3

  1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser- vare.