L'art. 22-bis del DL 18/2020 ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid19, da erogarsi secondo le modalità di attuazione di cui al DM 22 settembre 2022.

La circolare INAIL del 3 gennaio 2023, n. 1 fornisce indicazioni circa l'elargizione economica del fondo. Il beneficio spetta ai superstiti del sanitario deceduto che abbia contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 e, in particolare:

- al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;

- o, in mancanza dei primi, ai genitori naturali o adottivi.

Il de cuius deve aver contratto la patologia nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, quale causa/concausa del contagio da Covid-19.

La domanda deve essere presentata tramite l'apposito servizio online denominato "Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19", disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), entro il 4 marzo 2023.

All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

• titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;

• contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022;

• documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022

La gestione e l’istruttoria delle istanze è affidata all’INAIL e l'indennizzo sarà corrisposto una tantum e sarà materialmente erogato dall'INAIL a seguito di approvazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fermo restando che il Fondo predisposto è complessivamente pari a 15 milioni di euro, l'ammontare eventualmente elargito al singolo dipenderà dal numero dei richiedenti.

 

Si rende noto che per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023 la trasmissione dei dati al Sistema TS per l’anno 2023 avrà cadenza semestrale e non mensile.

In particolare, l’art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata: - entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; - entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023; - entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023; - entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, è confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche (art.3 co.2 del DL 198/2022). Tale divieto riguarda: 1. i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); 2. i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).

 

Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art. 4, co. 5) modifica come segue quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di formazione continua in medicina:

“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.

1.I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”.

Tale variazione presuppone la proroga di un anno per l’acquisizione dei crediti formativi dell’ultimo periodo, che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Il termine quadriennio determina, però, modifiche sostanziali all’impianto generale del progetto ECM.

Tenuto conto che la decisione del Legislatore, su proposta del Ministro della salute, è stata assunta senza il confronto e il contributo della Commissione nazionale per la formazione continua, è probabile che in fase di conversione tale termine sia modificato o meglio spiegato.

 

La migrazione degli Albi degli iscritti Fisioterapisti presso i precedenti Ordini TSRM PSTRP ai nuovi Ordini dei Fisioterapisti è avvenuto automaticamente. 

Non è dunque richiesta alcuna azione da parte degli iscritti.

Si rendono noti i contatti del nuovo Ordine dei Fisioterapisti:

Sito web istituzionale: https://www.fnofi.it/

Mail PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Gentile Professionista,

si pubblica di seguito la comunicazione derivante dalla delibera adottata in data 01/11/2022 dallo scrivente Ordine TSRM-PSTRP di Ferrara, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, apportante modifica del termine di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cordiali Saluti

Ordine TSRM PSTRP Ferrara 

 

Leggi QUI la comunicazione

 

Gentili,

 

alleghiamo la comunicazione come da oggetto.

 

Scarica QUI la comunicazione

  

Definizione dei procedimenti per la iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019.

 

Come deliberato dal Consiglio nazionale il 30 aprile 2022 e come indicato dalla circolare della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP n.50/2022, si comunica che per i procedimenti di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la piattaforma AlboWeb procederà in data 30 settembre 2022 alla chiusura di tutte le posizioni aperte e non definite.

 

LEGGI QUI L'AVVISO COMPLETO

 

Come da comunicazione già inviata mediate PEC, si invitano gli iscritti all' Ordine TSRM-PSTRP di Ferrara a partecipare all' Assemblea Ordinaria per l' approvazione del Bilancio Consuntivo 2021.

 

Si prega di prendere visione della convocazione cliccando qui. 

 

 

Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?
Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.


Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?
I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.

 

Non riesco a registrarmi al portale Co.Ge.A.P.S., sono un nuovo iscritto e il mio codice fiscale non viene riconosciuto perché?

La Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP invia le nuove anagrafiche degli iscritti a Co.Ge.A.P.S. nei mesi di Febbraio e Ottobre, quindi per essere riconosciuti bisogna attendere il riversamento di dati nella piattaforma dopo queste mensilità.  Leggi la circolare di ottobre 2023 cliccando qui.

 

Quando posso segnalare partecipazioni a corsi ECM che non risultano sul portale Co.Ge.A.P.S.?
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

 

A chi e a partire da quando posso richiedere la certificazione di assolvimento dell’obbligo ECM per il triennio 2020-2022?       

La richiesta può essere inviata all’Ordine tramite e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dal 30/04/2023, in quanto i crediti inseriti dal provider per il triennio appena trascorso potrebbero comparire a sistema anche nei primi mesi del 2023. 

 

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?
L’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale/conseguimento del titolo abilitante, oppure, nel caso degli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento, dal 01/01/2023. In ogni caso, tale obbligo è calcolabile solo a partire dal triennio 2011-2013 (per gli Iscritti agli Albi), in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, non soggetto né all’obbligo né alla certificazione ECM.
Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM prima del 01/01/2023, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso. 

 

Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“. Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM. Tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono dunque soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.

 

Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?
Per il triennio 2020-2022 sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

 

Sono iscritto ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì. Tutti gli iscritti sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

 

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?
Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.



Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.



Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus COVID-19?
Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, approvando l’estensione a tutti i professionisti sanitari coinvolti nella pandemia del bonus ECM. In base all’articolo sopra citato, i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (quindi, se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
Il bonus risulta già attivo per tutti i Professionisti Sanitari ed è visibile dall’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.

 

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.