Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?
Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.


Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?
I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.

 

Non riesco a registrarmi al portale Co.Ge.A.P.S., sono un nuovo iscritto e il mio codice fiscale non viene riconosciuto perché?

La Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP invia le nuove anagrafiche degli iscritti a Co.Ge.A.P.S. nei mesi di Febbraio e Ottobre, quindi per essere riconosciuti bisogna attendere il riversamento di dati nella piattaforma dopo queste mensilità.  Leggi la circolare di ottobre 2023 cliccando qui.

 

Quando posso segnalare partecipazioni a corsi ECM che non risultano sul portale Co.Ge.A.P.S.?
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

 

A chi e a partire da quando posso richiedere la certificazione di assolvimento dell’obbligo ECM per il triennio 2020-2022?       

La richiesta può essere inviata all’Ordine tramite e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. a partire dal 30/04/2023, in quanto i crediti inseriti dal provider per il triennio appena trascorso potrebbero comparire a sistema anche nei primi mesi del 2023. 

 

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?
L’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale/conseguimento del titolo abilitante, oppure, nel caso degli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento, dal 01/01/2023. In ogni caso, tale obbligo è calcolabile solo a partire dal triennio 2011-2013 (per gli Iscritti agli Albi), in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, non soggetto né all’obbligo né alla certificazione ECM.
Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM prima del 01/01/2023, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso. 

 

Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“. Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM. Tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono dunque soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.

 

Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?
Per il triennio 2020-2022 sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

 

Sono iscritto ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì. Tutti gli iscritti sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

 

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?
Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.



Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.



Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus COVID-19?
Sì. La Legge n.77 del 17 luglio 2020 ha disposto l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, approvando l’estensione a tutti i professionisti sanitari coinvolti nella pandemia del bonus ECM. In base all’articolo sopra citato, i crediti formativi del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo dell’obbligo formativo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19 (quindi, se l’obbligo è di 150 crediti, il bonus è di 50 crediti).
Il bonus risulta già attivo per tutti i Professionisti Sanitari ed è visibile dall’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S.

 

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.