DL 14 settembre 1994, n. 743

 

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ortottista- assistente in oftalmologia

 

GU 9 gennaio 1995, n. 6

 

IL MINISTERO DELLA SANITA’

 

Visto l’art. 6, comma 3, del DL 30/12/1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421", nel testo modificato dal DL 7/12/1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell’ortottista-assistente in oftalmologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22/04/1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 04/07/1994;

Vista la nota, in data 13/09/1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

ADOTTA

il seguente regolamento: Art. 1

  1. E’ individuata la figura professionale dell’ortottista-assistente in oftalmologia, con il seguente profilo: l’ortottista-assistente in oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica

 

  1. L’ortottista-assistente in oftalmologia è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.

 

  1. L’ortottista-assistente in oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

Art. 2

  1. Il diploma universitario di ortottista-assistente in oftalmologia, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DL 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della

 

Art. 3

  1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al D.U. di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 14 settembre 1994