1. Colui che intende segnalare un presunto esercizio abusivo di professione dovrà compilare l’apposito modulo scaricabile;

2. Le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
corrispondente ai destinatari individuati nell’articolo 7 del presente regolamento ;

3. Le segnalazioni anonime dovranno invece necessariamente essere inviate a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ordine ovvero all’attenzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ordine al seguente indirizzo:  Corso della Giovecca, 203, 44121 Ferrara FE

4. E’ prevista una linea cosiddetta help line a cui i segnalanti possono rivolgersi per richiedere chiarimenti in merito alle regole stabilite dal presente regolamento sul come effettuare le segnalazioni e su quali canali utilizzare.
A tal fine il numero da contattare è quello fisso 0532 202264 (vedi Contatti per orari di segreteria) pubblicato sul sito dell’Ordine.

  

SCARICA IL MODULO DI SEGNALAZIONE editabile

SCARICA IL Regolamento per la procedura interna di segnalazione di comportamenti illeciti

 

Approfondimento normativo

L’esercizio abusivo della professione rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed è disciplinato
dall’art. 348 del Codice Penale.

 “Chiunque abusivamente (cioè in assenza di abilitazione di Stato o senza aver adempiuto le formalità prescritte, quali l’iscrizione all’albo previo superamento dell’esame abilitativo) esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione minore o uguale a sei mesi o con la multa da 103,00 € a 516,00 €”

In particolare, le professioni sanitarie sono soggette all’iscrizione all’ordine professionale o Albo, anche da parte di soggetti che rivestono la qualifica di dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, nonché all’iscrizione presso le relative Casse previdenziali (ex Legge 43 del 2006).

La mancata iscrizione è punita penalmente secondo l’ex D.Lgs C.P.S. del 13 settembre 1946, numero 233.

Si tratta quindi di abuso di professione quando:

  1. Si esercita una professione per la quale è richiesta un’abilitazione senza averla;
  2. Pur avendo tale abilitazione non si è iscritti al rispettivo Ordine;
  3. Pur risultando iscritto al relativo Ordine non si è in regola col pagamento delle tasse d’iscrizione.