PROFILO PROFESSIONALE

(D. M. n° 744  del 1994)

 

 

MINISTERO DELLA SANITÀ

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIETISTA

 

VISTO l'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, recante:<< Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421>>, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

RITENUTO che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

RITENUTO di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

RITENUTO di individuare la figura del dietista;

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

VISTA la nota, in data 30/09/94 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento

 

ARTICOLO 1

  1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: Il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione della politiche alimentari, nel rispetto della norma

 

  1. Gli specifici atti di competenza sono:
  2. organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
  3. collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
  4. elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
  5. collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
  6. studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
  7. svolge attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione;

 

  1. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero

- professionale.

 

ARTICOLO 2

  1. Con decreto del Ministero della Salute è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.

 

ARTICOLO 3

  1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

 

ARTICOLO 4

  1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, e' fatto obbligatorio a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.