La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara!

Alle 17 del giorno 7 Gennaio 2026 Ferrara, in piazza Castello, ha accolto il villaggio olimpico di Milano Cortina 2026. Arriva così la Fiamma Olimpica. La tappa cittadina prenderà il via con il primo passo del primo tedoforo della carovana alle 17.55 in Via Pomposa, fuori dalle Mura di Ferrara che abbracceranno poco dopo l'ingresso della Fiamma Olimpica da Piazzale Medaglie d'Oro. Il percorso procede dalla Prospettiva, lungo l'asse Corso Giovecca fino a via Montebello, dove il cammino procederà fino a Corso Porta Mare, Biagio Rossetti, Porta Po, sfilando tra Piazza Ariostea e Palazzo dei Diamanti.

Il compito del tedoforo "teda" (fiaccola cerimoniale) e "phóros" (portatore) è quello di trasportare la torcia lungo le tappe del Viaggio della Fiamma, passando il fuoco simbolico l'uno con l'altro.

La Fiamma Olimpica simboleggia pace, unità, amicizia, purezza e continuità tra i Giochi antichi e moderni, con radici nell'antica Grecia dove il fuoco rappresentava la creazione e la civiltà. Il suo viaggio, ripreso nel 1936, simboleggia la Tregua Sacra e porta un messaggio universale di fratellanza, eccellenza e speranza, collegando popoli e culture attraverso una staffetta che unisce passato, presente e futuro. 

Tra i tedofori troviamo anche la nostra collega Cecilia Lamponi, Educatrice Professionale e Presidente della Commissione d’Albo degli Educatori Professionali della Provincia di Ferrara.

Cecilia è un'ex giocatrice di pallamano italiana, nota per essere stata una pivot di talento negli anni d'oro dell'Ariosto Ferrara, una delle squadre più forti, rappresentando anche la nazionale femminile.

Grazie Cecilia e tantissimi complimenti!!

 

Fonte Foto: La Nuova Ferrara 08/01/2026

 

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DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Vigente al: 31-8-2017

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 1998;

Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per l'armonizzazione delle figure professionali del settore;

Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento: Art. 1.

  1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale e' l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalita' con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficolta'.
  2. L'educatore professionale:
  3. programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di autonomia;
  4. contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
  5. programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivita' professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarieriabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture,

 

con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita';

  1. opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunita';
  2. partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra
  3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla
  4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero

Art. 2.

  1. Il diploma universitario dell'educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

  1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le universita'. Le universita' provvedono alla formazione attraverso la facolta' di medicina e chirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1998

 

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1994, n. 283

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.

 

  1. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e

 

  1. Il tecnico audiometrista:
  1.  opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;
  2. collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e

 

  1. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 

2.1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione

3.1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

 

Codice Deontologico

Scarica QUI il Codice deontologico

 

 

Profilo professionale

 

Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 745

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

 

  1. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:

 

  1. svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
  2. è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; 
  3. verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; 
  4. controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; 
  5. partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
  6. svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca

2.1 Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

3.1 Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

4.1 Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183

Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1995, n. 116

 

Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico di neurofisiopatologia

 

 

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della di- sciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precisate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relati- vamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico di neurofisiopatologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 7 settembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 19 gennaio 1995; Vista la nota in data 14 marzo 1995 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consi- glio dei ministri;

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

  1. È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente profilo: il tecnico di neu- rofisiopatologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nell’ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando diret- tamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neu- rochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni).
  2. Il tecnico di neurofisiopatologia:
  1. applica le metodiche più idonee per la registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchiature ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collabora- zione con il medico specialista;
  2. gestisce compiutamente il lavoro di raccolta e di ottimizzazione delle varie metodiche dia- gnostiche, sulle quali, su richiesta deve redarre un rapporto descrittivo sotto l’aspetto tecni- co;
  3. ha dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale della metodica diagnostica utilizzata;
  4. impiega metodiche diagnostico-strumentali per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o legali;
  5. provvede alla predisposizione e controllo della strumentazione delle apparecchiature in dotazione;
  6. esercita la sua attività in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o li- bero professionale.

 

Articolo 2

  1. Il diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.

 

Articolo 3

  1. Con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser- vare.

 

D.M. 26 settembre 1994, n. 746 (1).

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6.

 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

 

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica; Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

  1. È individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

 

  1. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25 , in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o

 

  1. Il tecnico sanitario di radiologia medica:

 

  1. partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;
  2. programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura (2);
  3. è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
  4. svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero

 

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla

 

  • Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n.

 

  1. 1 Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

 

  1. 1 Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.

 

  1. 1 Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.