Prime indicazioni operative: Vincolo di esclusività e di incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie
Con il recente intervento normativo art. 13 del DL 30 marzo 2023, n. 34 sono state modificate le regole riguardanti il vincolo di esclusività/incompatibilità dei Professionisti Sanitari:
-il Governo ha eliminato il limite del monte ore settimanali ed ha previsto l’inoperatività del regime delle incompatibilità (art. 4, co. 7, l. 412/1991 e art. 53 del Dlgs 165/2001) sino al 31 dicembre 2025.
- Lo svolgimento di attività professionali oltre l’orario di lavoro svolto dal professionista sanitario presso un ente del SSN deve essere preventivamente autorizzato dal “vertice dell’amministrazione di appartenenza";
-Sussiste un margine di incertezza legato alla discrezionalità delle amministrazioni nel concedere o meno l’autorizzazione;
-Gli scenari che si prospettano dovranno essere valutati con più accuratezza a seguito della conversione in legge del Decreto;
Per approfondire l’argomento (attività consentite, procedura di autorizzazione, modulistica necessaria ecc..) vi invitiamo a consultare le seguenti circolari diffuse dalla FNO TSRM PSTRP:
INDAGINE DI CITTADINANZA ATTIVA, COMPILA LA SURVEY.
-Lo stress del periodo pandemico ha fatto emergere importanti criticità nel Sistema Salute che impongono approfondimenti e riflessioni per migliorare le cure e la soddisfazione dei professionisti impegnati in ambito sanitario.
Cittadinanzattiva APS , FNO TSRM e PSTRP e Federazione Nazionale Infermieri hanno avviato un’iniziativa congiunta che si basa su un questionario grazie al quale sarà possibile orientare le decisioni per il miglioramento della sanità del futuro.
- Grazie alla collaborazione con un autorevole soggetto quale è Cittadinanzattiva, in vista della pubblicazione del suo Rapporto PiT Salute 2023, abbiamo la possibilità di farci (ri)conoscere.Sfruttiamola!
✍🏻 Compila il questionario. Hai tempo fino a domani. ⤵️
https://www.tsrm-pstrp.org/…/survey-per-il-rapporto-pit-sa…/
Erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19
L'art. 22-bis del DL 18/2020 ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid19, da erogarsi secondo le modalità di attuazione di cui al DM 22 settembre 2022.
La circolare INAIL del 3 gennaio 2023, n. 1 fornisce indicazioni circa l'elargizione economica del fondo. Il beneficio spetta ai superstiti del sanitario deceduto che abbia contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 e, in particolare:
- al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- o, in mancanza dei primi, ai genitori naturali o adottivi.
Il de cuius deve aver contratto la patologia nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022 e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, quale causa/concausa del contagio da Covid-19.
La domanda deve essere presentata tramite l'apposito servizio online denominato "Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19", disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, al quale si accede con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi), entro il 4 marzo 2023.
All’istanza deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:
• titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate;
• contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022;
• documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020-31 marzo 2022
La gestione e l’istruttoria delle istanze è affidata all’INAIL e l'indennizzo sarà corrisposto una tantum e sarà materialmente erogato dall'INAIL a seguito di approvazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Fermo restando che il Fondo predisposto è complessivamente pari a 15 milioni di euro, l'ammontare eventualmente elargito al singolo dipenderà dal numero dei richiedenti.
Proroga dei termini di trasmissione dati di spesa sanitaria e del divieto emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie
Si rende noto che per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023 la trasmissione dei dati al Sistema TS per l’anno 2023 avrà cadenza semestrale e non mensile.
In particolare, l’art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata: - entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; - entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023; - entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023; - entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, è confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche (art.3 co.2 del DL 198/2022). Tale divieto riguarda: 1. i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); 2. i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018).
Novità in materia di formazione continua in medicina
Il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (art. 4, co. 5) modifica come segue quanto previsto dall’art. 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di formazione continua in medicina:
“Disposizioni in materia di formazione continua in medicina.
1.I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”.
Tale variazione presuppone la proroga di un anno per l’acquisizione dei crediti formativi dell’ultimo periodo, che si chiuderà il 31 dicembre 2023.
Il termine quadriennio determina, però, modifiche sostanziali all’impianto generale del progetto ECM.
Tenuto conto che la decisione del Legislatore, su proposta del Ministro della salute, è stata assunta senza il confronto e il contributo della Commissione nazionale per la formazione continua, è probabile che in fase di conversione tale termine sia modificato o meglio spiegato.
NEWS FISIOTERAPISTI NUOVO ORDINE FNOFI
La migrazione degli Albi degli iscritti Fisioterapisti presso i precedenti Ordini TSRM PSTRP ai nuovi Ordini dei Fisioterapisti è avvenuto automaticamente.
Non è dunque richiesta alcuna azione da parte degli iscritti.
Si rendono noti i contatti del nuovo Ordine dei Fisioterapisti:
Sito web istituzionale: https://www.fnofi.it/
Mail PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
COMUNICAZIONE: modifica del termine di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.
Gentile Professionista,
si pubblica di seguito la comunicazione derivante dalla delibera adottata in data 01/11/2022 dallo scrivente Ordine TSRM-PSTRP di Ferrara, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, apportante modifica del termine di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
Cordiali Saluti
Ordine TSRM PSTRP Ferrara
Indicazioni per richiesta indennità una tantum di cui al DL 50/2022
Gentili,
alleghiamo la comunicazione come da oggetto.
Comunicazione URGENTE per iscriventi con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021
Definizione dei procedimenti per la iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019.
Come deliberato dal Consiglio nazionale il 30 aprile 2022 e come indicato dalla circolare della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP n.50/2022, si comunica che per i procedimenti di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali ad esaurimento con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la piattaforma AlboWeb procederà in data 30 settembre 2022 alla chiusura di tutte le posizioni aperte e non definite.